Il decreto di nomina generalmente precisa quali atti possono essere compiuti dall’AdS in nome e per conto del beneficiario o insieme al beneficiario.
Per gli atti non previsti nel decreto, il beneficiario è libero di agire in autonomia.

L’AdS può compiere senza specifica autorizzazione del giudice tutelare gli atti di “ordinaria amministrazione” (riscossione somme, pagamento utenze o rette), mentre dovrà chiedere autorizzazione al giudice tutelare – presentando apposita istanza in Cancelleria – per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (es. vendita immobili, costituzione ipoteca, per agire/resistere in giudizio).