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Formazione operatori di Sportello: ottobre dedicato ai Laboratori Esperenziali
Dopo la fase di formazione frontale, da martedi 8 ottobre si entra nel vivo del trasferimento delle competenze operative previsto dal Progetto Uffici di Prossimità – Regione Calabria, finanziato dal Ministero della Giustizia con fondi POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, attuato dal Dipartimento Programmazione Unitaria – UOA “Coordinamento[...]
COSA SONO GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ
L’Ufficio di Prossimità, costituito presso gli enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comuni consorziati), avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari offrendo alla comunità, e in particolare alle cosiddette fasce deboli, servizi di orientamento e di supporto operativo per il disbrigo a distanza di attività legate a procedimenti giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere la sede del Tribunale.
I servizi base offerti dall’Ufficio di Prossimità sono:
- informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica
- supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione degli atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti
- predisposizione e deposito telematico degli atti per conto dell’utente
- informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente
- rilascio di copia semplice degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente.
L’Ufficio di Prossimità non offre servizi di consulenza legale.
Sedi & Orari
Tribunale di Castrovillari
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Cariati
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Cassano allo Ionio
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Corigliano Rossano
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Crosia
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Oriolo
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Rocca Imperiale
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità San Sosti
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Santa Sofia D’Epiro
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Catanzaro
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Chiaravalle
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Cosenza
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Acri
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Paterno Calabro
Recapiti: in attesa di attivazione
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità San Giovanni in Fiore
Recapiti: in attesa di attivazione
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità San Marco Argentano
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Crotone
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Cirò Marina
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Santa Severina
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Strongoli
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Lamezia Terme
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Maida
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Palmi
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Oppido Mamertina
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Paola
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Belvedere Marittimo
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Cetraro
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Praia a Mare
Recapiti: in attesa di attivazione
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Scalea
Recapiti: in attesa di attivazione
IN FASE DI ATTIVAZIONE
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Verbicaro
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Reggio Calabria
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Villa San Giovanni
Recapiti: in attesa di attivazione
Tribunale di Vibo Valentia
Orari: prossima apertura
Indirizzo: Ufficio di Prossimità Mileto
Recapiti: in attesa di attivazione
Mappa
Tribunale di Castrovillari
Tribunale di Cosenza
Tribunale Di Paola
Tribunale di Catanzaro
Tribunale Di Lamezia Terme
Tribunale Di Crotone
Tribunale di Palmi
Tribunale di Reggio Di Calabria
Tribunale Di Locri
UDP Acri
UDP Belvedere Marittimo
UDP Cariati
UDP Cassano allo Ionio
UDP Cetraro
UDP Cirò Marina
UDP Chiaravalle Centrale
UDP Corigliano - Rossano
UDP Crosia
UDP Maida
UDP Mileto
UDP Santa Sofia D'Epiro
UDP San Marco Argentano
UDP Oppido Mamertina
UDP Oriolo
UDP Paterno Calabro
UDP Praia a Mare
UDP Rocca Imperiale
UDP San Giovanni in Fiore
UDP San Sosti
UDP Santa Severina
UDP Scalea
UDP Strongoli
UDP Verbicaro
UDP Villa San Giovanni
Cosa puoi fare
Modulistica
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FAQ
L’amministratore di Sostegno è un soggetto nominato dal Giudice Tutelare per assistere e rappresentare una persona ritenuta fragile in quanto affetta da una disabilità fisica o psichica che lo limita in tutto o in parte nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Al compimento dei 18 anni, ogni persona fisica acquista la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici. Può, però, accadere che l’individuo maggiorenne non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie. La legge prevede la possibilità di nominare una persona che ha il compito di affiancare chi non è più in grado, anche temporaneamente, di occuparsi dei propri interessi con una certa lucidità. È prevista quindi una tutela da parte dell’ordinamento mediante tre diversi meccanismi: l’amministrazione di sostegno; l’inabilitazione e l’interdizione.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche. Nella prassi, è questa la misura di protezione più utilizzata, in quanto meno restrittiva della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze.
I requisiti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono due:
- Infermità/menomazione fisica o psichica
- lmpossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Due condizioni, queste, che devono coesistere ed essere legate da un rapporto di causalità. Significa che, per nominare l’amministratore di sostegno, la persona deve avere una infermità/menomazione fisica o psichica tale da impedire che possa curare i propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente.
Beneficiari della figura dell’amministratore di sostegno tipicamente sono:
- i soggetti disabili, a causa di menomazioni fisiche o di infermità mentali: persone con ritardo mentale, con autismo o sindrome di Down, soggetti con patologie psichiatriche, ritardi mentali, demenza senile o morbo di Alzheimer
- i ludopatici
- i soggetti affetti da infermità fisiche (come conseguenza di ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo)
Presupposto fondamentale per la nomina è che queste persone non siano in grado di attendere ai propri interessi economici, burocratici, ed amministrativi.
L’Amministratore di Sostegno può essere nominato esclusivamente dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il soggetto fragile risiede ovvero ove ha il domicilio abituale.
Può richiedere l’amministratore di sostegno:
- il beneficiario della misura, anche se minore, interdetto o inabilitato
- il Pubblico Ministero
- il coniuge, o la persona stabilmente convivente o unita con unione civile
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
- il tutore dell’interdetto
- il curatore dell’inabilitato
Inoltre, secondo l’articolo 406 del Codice Civile, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di richiederlo, rivolgendosi al Giudice Tutelare o segnalando la situazione al Pubblico Ministero”.
Il Giudice Tutelare, generalmente, predilige la nomina ad AdS di familiari che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l’incarico. Se necessario può nominare anche una persona estranea al nucleo familiare. Questo avviene generalmente quando sussiste un conflitto tra parenti ovvero quando il Giudice Tutelare ne ravvisi la necessità per il bene dell’amministrato.
Il Giudice Tutelare può nominare anche persone giuridiche (ad es. il Comune) o professionisti iscritti ad albi (ad es. avvocati o commercialisti).
Si deve depositare un ricorso (anche senza l’assistenza di un legale) nel Tribunale competente in ragione della residenza del soggetto fragile, anche per il tramite dello sportello di prossimità. Il modello di ricorso può essere facilmente scaricabile dalla sezione modulistica del sito del Tribunale e deve essere corredato da documento di identità del ricorrente e del beneficiario e dalla certificazione medica attestante lo stato di infermità.
Il Giudice Tutelare fisserà una udienza per l’ascolto del beneficiario e per valutare la sussistenza dei requisiti per addivenire alla nomina.
L’amministratore di sostegno assume le funzioni con il giuramento che deve essere prestato entro il termine indicato nel decreto di nomina.
È disponibile e può essere facilmente scaricabile dalla sezione modulistica del sito del Tribunale un modello di rendiconto annuale, recante una serie di informazioni relative all’amministrato di sostegno ed una griglia da completare con i dati patrimoniali del beneficiario (patrimonio all’inizio dell’anno di amministrazione di sostegno, entrate ed uscite e patrimonio alla fine dell’anno di amministrazione di sostegno).
L’AdS compie gli atti che sono espressamente specificati nel decreto di nomina e negli eventuali provvedimenti successivi e che possono riguardare:
- la cura della persona e l’organizzazione della sua assistenza
- la gestione del suo patrimonio.
Nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende assumere. In caso di dissenso l’AdS dovrà informare il Giudice Tutelare che provvederà a dirimere il contrasto.
L’AdS si occupa, a titolo esemplificativo, di decidere la collocazione abitativa (in casa o in istituto), la scelta degli eventuali collaboratori familiari (badanti e/o colf), la gestione dei rapporti con i componenti della famiglia e con il personale sanitario.
Si precisa che NON rientrano tra le competenze dell’AdS lo svolgere direttamente interventi di natura assistenziale e/o finalizzati alla cura che devono essere assunti dagli enti istituzionalmente preposti. Pertanto i servizi sociali, le strutture assistenziali in senso lato, il personale medico/sanitario devono prestare l’assistenza personale indipendentemente dalla nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di compiere atti volti alla cura della persona o all’organizzazione dell’assitsenza non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l’autorizzazion
L’AdS si occupa, a titolo esemplificativo, della riscossione dello stipendio o della pensione, della gestione del conto corrente o del libretto ove sono depositati i risparmi dell’amministrato, il pagamento del canone di locazione, della retta della struttura o delle spese di amministrazione dell’immobile/immobili di proprietà, delle utenze, delle imposte e tasse e della gestione di tutte le situazioni patrimoniali riferibili all’amministrato.
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di copiere atti di natura patrimoniale non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l’autorizzazione.
In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se – a rigore – sono spese che dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’Ads può anche durante la vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.
Non è necessario il consenso del beneficiario. Il decreto di nomina viene sempre emesso dal Giudice Tutelare, talvolta anche d’ufficio, quando appare la misura più idonea a proteggere l’incapace.
Si è possibile. Nel caso in cui l’amministrato di sostegno cambi la propria residenza ovvero trasferisca la propria dimora abituale in un altro circondario, al fine di realizzare la piena tutela del soggetto fragile, verrà richiesto il trasferimento della procedura nel Tribunale competente per territorio.
L’Ufficio tutelare è gratuito. Tuttavia “Il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore (rectius AdS) un’equa indennità”.
L’equa indennità liquidata all’amministratore di sostegno, generalmente, è comprensiva del rimborso delle spese sostenute e viene attinta dal patrimonio del beneficiario della procedura.
L’iniziativa dell’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno è dunque collegata ad appositi percorsi di preparazione che permettono sia di contattare potenziali volontari e professionisti sensibili alla materia, sia di prepararli adeguatamente alle funzioni da svolgere.
I percorsi di preparazione per svolgere la funzione di AdS hanno le seguenti finalità:
- saper identificare, di concerto con il Giudice Tutelare ed in rete con i Servizi Sociali, Sociosanitari e Sanitari, i bisogni per i quali si rende necessaria la protezione giuridica;
- saper agire con competenza;
- saper svolgere il ruolo di AdS secondo il mandato definito dal Giudice Tutelare;
- saper facilitare il pieno accesso ai Servizi e la partecipazione della persona beneficiaria al proprio Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) agendo quale nodo strategico all’interno della rete individuale della persona fragile e quale “garante” dell’autodeterminazione, agendo secondo le aspirazioni e i desideri della persona stessa.
(vedi anche “Qual è la procedura per iscriversi ai percorsi di preparazione per amministratori di sostegno e per l’accesso all’elenco regionale?)
Se il ricorso viene presentato senza l’assistenza di un legale è sufficiente apporre sulla domanda una marca da bollo da € 27,00.
Assolutamente no. L’applicazione della misura di protezione dell’amministratore di sostegno limiterà la capacità di agire del beneficiario nei limiti di quanto previsto dal decreto di nomina senza incidere sulla capacità di intendere e volere dell’amministrato.
Si ma il Giudice può procedere comunque d’ufficio.
Se dal ricorso emerge la necessità di un intervento immediato a tutela della persona e/o del suo patrimonio, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti immediati tra cui la nomina di un AdS provvisorio per il compimento degli atti necessari ed urgenti.
Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.) l’amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, dericati al beneficiario per effetto di una (grave) violazione.
Si. Non sono preclusi all’amministrato di sostegno i cd. “atti personalissimi” tra cui contrarre matrimonio e testare.
In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un’assenza temporanea, l’Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dell’Amministratore di Sostegno medesimo, del Pubblico Ministero o di taluno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e servizi sociali).
No, ai sensi dell’art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire tale incarico.
Assolutamente sì. Le indicazioni della persona che necessita di sostegno devono essere tenute in considerazione da parte del Giudice Tutelare. Qualora esista una persona di fiducia del beneficiario che, nello stesso tempo, risulti adatta a ricoprire l’incarico il Giudice Tutelare la prenderà in massima considerazione.
Come indicato nella Faq “Com’è il procedimento di nomina?”, è possibile farsi assistere da un avvocato ma la legge non prevede l’obbligo di difesa tecnica.
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, a differenza delle altre (interdizione/inabilitazione) consente di salvaguardare i bisogni del soggetto fragile con strumenti di protezione ad hoc “cuciti su misura”. I poteri dell’amministratore di sostegno, infatti, possono essere più o meno estesi in ragione delle reali necessità ed esigenze del beneficiario.
Tale possibilità è contemplata dalla legge in cui si fa esplicito riferimento alla persona stabilmente convivente. E’ una norma che in tema di amministrazione di sostegno ha realizzato una significativa parificazione tra componennti della famiglia legittima e della famiglia di fatto.
Per sapere se una persona è sottoposta alla misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è necessario richiedere al competente ufficio la copia integrale dell’atto di nascita. Il provvedimento che apre l’amministrazione di sostegno viene, infatti, comunicato all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine all’atto di nascita.
N.B. L’annotazione non risulta sull’estratto dell’atto di nascita ma solo sull’atto integrale.
Sono previsti:
- percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno di base per volontari
- percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno di base per professionisti
- corsi di secondo livello e di aggiornamento
Su “Cittadini” accedere a “Corsi per Amministratori di Sostegno” inviando, ai soggetti che erogano percorsi di preparazione per AdS, mail di richiesta di partecipazione al corso.
A seguito di questo percorso e previo valutazione positiva da parte dell’Ente che ha promosso il percorso di preparazione per AdS e della Commissione regionale competente, verrà rilasciato un “patentino AdS” documento personale certificante il numero di iscrizione all’elenco regionale AdS.
Lo strumento dell’Elenco Regionale AdS (vedi “Cosa è il registro regionale degli amministratori di sostegno?) è a disposizione dei Giudici Tutelari di tutti i Tribunali che insistono sul territorio della Regione, per l’eventuale nomina di Amministratori di Sostegno.
Il decreto di nomina generalmente precisa quali atti possono essere compiuti dall’AdS in nome e per conto del beneficiario o insieme al beneficiario.
Per gli atti non previsti nel decreto, il beneficiario è libero di agire in autonomia.
L’AdS può compiere senza specifica autorizzazione del giudice tutelare gli atti di “ordinaria amministrazione” (riscossione somme, pagamento utenze o rette), mentre dovrà chiedere autorizzazione al giudice tutelare – presentando apposita istanza in Cancelleria – per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (es. vendita immobili, costituzione ipoteca, per agire/resistere in giudizio).
L’Amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La responsabilità dell’Amministratore è, pertanto, limitata agli atti delegati: questi risponde civilmente per omissioni o cattiva gestione, nei confronti del beneficiario, e penalmente qualora tali condotte assumano rilievo penale.
L’amministratore, poi, ha la responsabilità specifica connessa alla peculiarità del suo ruolo quale supporto del beneficiario. In base all’art. 410 c.c., infatti, l’amministratore nello svolgimento dei suoi compiti, deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario informando tempestivamente l’amministrato degli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di dissenso col beneficiario stesso.
Qualora l’Amministratore effettui scelte in contrasto con le aspirazioni del beneficiario, ovvero scelga atti dannosi per l’amministrato, ovvero sia negligente nel perseguire l’interesse e la soddisfazione dei bisogni dell’interessato, questi, il Pubblico Ministero o il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare, il quale adotterà, con decreto motivato, i provvedimenti più opportuni.
Alla scadenza naturale se si tratta di un decreto a termine, oppure quando il beneficiario, l’Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, presentano istanza adeguatamente ed opportunamente motivata al Giudice Tutelare e quest’ultimo accoglie il ricorso con un proprio decreto.
Le funzioni del Tutore e dell’Amministratore di Sostegno cessano altresì al momento stesso della morte del beneficiario.
Per attivare la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno bisognerà prendere in considerazione il luogo ove l’amministrato abita effettivamente. Il ricorso, pertanto, andrà depositato presso l’ufficio del Giudice Tutelare in cui si trova il domicilio del futuro beneficiario.
Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell’Ads, dopo la nomina di questi e prima dell’approvazione del conto finale della gestione.
Se, però l’Amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l’amministrato può disporre testamento a suo favore.
Le cure palliative sono gli interventi terapeutici e assistenziali finalizzati, nel loro insieme, alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una rapida evoluzione e da prognosi infausta, non risponda più a trattamenti specifici.
L’obiettivo è prevenire e contenere il più possibile i sintomi dolorosi e invalidanti che possono caratterizzare la fase terminale di malattie irreversibili, come la patologia oncologica, e di molte altre patologie, non oncologiche, degli apparati respiratorio, neurologico e cardiovascolare.
Le cure palliative:
- rivolgono l’attenzione prima alla persona/famiglia, poi alla malattia;
- tutelano la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari e supportano la famiglia nel corso della malattia e durante il lutto;
- offrono sistemi di sostegno per rendere il più possibile attiva la vita del paziente;
- offrono interventi di tipo multidisciplinare;
- offrono supporto alla famiglia.
La Rete Locale/Aziendale di Cure Palliative del paziente adulto è la sede di presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative, nei diversi setting assistenziali (domicilio, hospice, ospedale, ambulatorio) garantendo, grazie alla flessibilità di passaggio da un setting ad un altro, continuità assistenziale e di cura sulla base del bisogno attuale e mutevole del paziente stesso e della famiglia. La funzione principale della Rete Locale/Aziendale di Cure Palliative, attraverso i suoi nodi, è quella di accogliere e valutare il bisogno di cure palliative, definire il percorso di cura individuando il setting assistenziale più adeguato in relazione allo sviluppo della malattia e garantire l’assistenza in tutti i setting e la continuità di cura.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 Dicembre 2010 “Linee Guida per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento regionale nell’ambito delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore”.Istituzione Coordinamento regionale Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore e nomina componenti del suddetto coordinamento e dei componenti i Tavoli tecnici di supporto di disciplina.
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17891
L’eventuale avvio del percorso assistenziale prevede:
- Prima visita/accesso dell’equipe al domicilio per la validazione dell’avvio del percorso e Valutazione multidimensionale (VMD).
- Definizione di un “Piano Assistenziale individualizzato” (PAI), da parte dell’équipe multidisciplinare e multiprofessionale, sulla base della valutazione multidimensionale.
A seguito di una segnalazione la RLCP garantisce la tempestività della presa in carico (PIC) e la continuità dei percorsi assistenziali nei diversi setting assistenziali.
In base alla lettura del bisogno, il Servizio garantisce supporto al lutto per i familiari per un periodo limitato, con eventuale successivo affidamento ai servizi territoriali.
Le modalità di accesso ai servizi sono le seguenti:
- l’accesso ai servizi di I livello avviene attraverso l’attività dei MMG e degli ambulatori di terapia antalgica territoriali.
- l’accesso ai servizi di II livello (Spoke) avviene tramite richiesta regionale da parte dei MMG e degli ambulatori di terapia antalgica territoriali;
- l’accesso ai servizi di III livello (Hub) avviene tramite contatto diretto tra spoke e hub.
La segnalazione e l’accesso alla Rete Locale di Cure Palliative possono avvenire a seguito di:
- dimissione protetta dalla struttura di ricovero, a valle della valutazione del medico palliativista della struttura stessa, del Nucleo di Assistenza Tutelare Temporanea (NATT) o dell’Unità di Valutazione Ospedaliera (UVO);
- proposta di un medico specialista;
- proposta del MMG;
- segnalazione da parte dei Servizi Sociali;
- segnalazione da parte del Punto Unico di Accesso (PUA) per accesso diretto del paziente/caregiver.
La presa in carico prevede il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG – PLS) che prende parte all’equipe assistenziale secondo quanto previsto dal PIANO Assistenziale Individualizzato (PAI) (vedi anche “Che cosa è il PAI?”)
La definizione di “Terapia del Dolore” non identifica la semplice erogazione di cure, bensì una disciplina specialistica al cui interno si individuano percorsi di diagnosi, di terapia, di riabilitazione e di gestione specifici della persona affetta da dolore acuto persistente, ricorrente o cronico. In particolare, la terapia del dolore non va intesa come mera esecuzione dei trattamenti bensì come “Medicina e terapia del dolore”, valorizzando pertanto le diverse fasi, tra loro complementari, di diagnosi e terapia.
In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale, le cure PALLIATIVE domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- CURE PALLIATIVE DI BASE
- CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE
Per l’area pediatrica è prevista un’unica RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, che vedono l’Istituto Giannina Gaslini quale centro di riferimento regionale.
È possibile richiedere un ricovero di “sollievo” alla famiglia di anziano non autosufficiente per emergenza sociale o in caso di “rottura del nucleo familiare che ospita l’anziano”, ossia quando si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l’anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata.
In questi casi l’attivazione del percorso può avvenire con richiesta del Medico di Medicina Generale di “Valutazione per ricovero di sollievo”, e segnalazione al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza.
L’accesso delle persone anziane alle strutture residenziali “extraospedaliere” per Ricoveri di Sollievo avviene in istituti convenzionati con le ASL nel Setting Assistenziale ritenuto adeguato al bisogno della persona, in base alla valutazione del Medico Geriatra.
Il ricovero di “sollievo” prevede una compartecipazione alla spesa (quota alberghiera) a carico dell’utente già dal primo giorno del ricovero e comporta alla ASL l’onere finanziario di una quota sanitaria.
Il Contributo di Solidarietà per la Disabilità è finalizzato a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito in riferimento alla compartecipazione alla spesa a carico dell’utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione Liguria per disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da Aids.
I beneficiari del contributo sono gli ospiti per i quali sia prevista la compartecipazione alla spesa inseriti presso i seguenti servizi:
- Presidi di riabilitazione residenziale e semiresidenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva (ex art. 26)
- RSA per disabili
- socio riabilitative residenziali e semiresidenziali
- “Dopo di noi”
- RSA psichiatrica
- Residenza protetta per pazienti psichiatrici
- CAUP (comunità alloggio ad utenza psichiatrica)
- Alloggi Protetti per pazienti affetti da AIDS
Istituito con legge regionale 12/2006, prevede l’erogazione di una misura economica per un importo pari ad € 350,00 mensili, finalizzata al mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti. I beneficiari sono le persone ultrasessantacinquenni e disabili in stato di non autosufficienza intesa come “disabilità grave e permanente, che comporta l’incapacità della persona a svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana” (L. 104/92 art. 3 comma 3.), in possesso di Invalidità Civile al 100% e Indennità di Accompagnamento e che non sono inseriti in centri diurni a totale carico del servizio pubblico o in strutture residenziali.
L’accesso alle le misure regionali per la non-autosufficienza avviene attraverso la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Distretto Socio Sanitario.
Per accedere al ricovero definitivo il paziente o un suo familiare, muniti di richiesta di “Visita domiciliare geriatrica” rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (motivazione: valutazione per inserimento definitivo in struttura residenziale) devono contattare i Punti di Accoglienza del Distretto Socio Sanitario di appartenenza.
Il ricovero presso una struttura convenzionata con le ASL comporta l’onere da parte della Asl del pagamento della Quota Sanitaria alla residenza. Tale quota risarcisce la struttura della spesa sanitaria sostenuta per l’ospite, mentre a carico della famiglia è la quota alberghiera, variabile da struttura a struttura.
L’attivazione di questo percorso assistenziale avviene da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o, in caso di ricovero in ospedale, dell’Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera (UVO/UVGO a seconda dei membri che la compongono). Qualora la famiglia dell’anziano ritenga che ci possano essere delle difficoltà assistenziali alla dimissione dello stesso, può fare richiesta di valutazione al Coordinatore Infermieristico o al Dirigente Medico del reparto presso cui l’anziano è ricoverato. È compito del personale del reparto attivare tempestivamente l’UVO/UVGO qualora si prospettino difficoltà alla dimissione.
In seguito alla valutazione geriatrica, qualora il progetto assistenziale preveda il ricovero in RSA di prima fascia, il nominativo della persona anziana viene inserito in una lista di attesa informatizzata gestita dalla ASL. Per garantire la risposta più rapida possibile, il paziente sarà inserito nella lista di attesa per tutte le RSA di prima fascia con la possibilità eventuale, su desiderio dell’anziano e dei familiari, di escluderne al massimo due.
In caso di pazienti anziani nella fase terminale di vita, il ricovero può avvenire su proposta dell’Ospedale tramite l’Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera o del Medico di Medicina Generale tramite segnalazione alle Cure Domiciliari del territorio competente e valutazione congiunta del caso.
Comprendono misure ed interventi a sostegno della domiciliarità, sulla base di una valutazione multidimensionale e un Piano Individualizzato di Assistenza (PIA), finalizzate all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o fornitura degli stessi da parte dei familiari. Le risorse messe a disposizione sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria e non sono sostitutivi di prestazioni e servizi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. È previsto un contributo per l’assistenza indiretta fino ad un massimo di euro 1.200.
Il progetto consiste nell’attivazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio al paziente in dimissione protetta gratuitamente per la durata di un mese, attraverso l’assunzione da parte del paziente stesso di un assistente familiare. Al termine di questo periodo, i pazienti possono decidere se mantenere l’assistenza a loro spese.
Per l’assunzione dell’assistente familiare è necessario avvalersi del Registro Assistenti Familiari /Badanti (vedi “Che cosa è il registro regionale degli assitenti familiari e delle baby sitter?”)
La misura prevede contributi rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare finalizzati alla realizzazione di progetti a copertura di interventi infrastrutturali e a copertura di progetti individuali.
Per Vita indipendente si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.
Sono destinatari del progetto di Vita indipendente le persone con:
- disabilità motoria o sensoriale con riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992
- disabilità intellettiva di grado lieve e medio-lieve con almeno il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 della legge 104/1992 (requisito minimo)
- capacità di autodeterminarsi
- età compresa fra 18 ed i 65 anni
- Isee per prestazioni sociosanitarie inferiore o uguale a 25.000 euro. In caso di bisogni superiori alla possibilità di offerta, ha priorità di accesso la persona con Isee inferiore.
A seconda del tipo di disabilità e della situazione clinica, personale, familiare e ambientale, per ogni persona si definisce uno specifico progetto che si articola in un Piano individualizzato di assistenza (Pia) redatto con la partecipazione attiva della persona disabile eventualmente supportato dalla sua famiglia o dall’amministratore di sostegno.
(Vedi anche “Quali sono gli interventi finanziabili nei progetti di vita indipendente?”)
Gli Interventi finanziabili per la Vita indipendente sono:
- assunzione in regola dell’assistente familiare/personale in base al Ccnl della collaborazione domestica
- acquisto di servizi educativi presso associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti iscritti ai relativi registri regionali (ove previsto)
- acquisto di domotica e ausili (limitatamente a quanto non erogato dal Ssr)
- abbattimento barriere architettoniche interne all’alloggio (limitatamente a quanto non finanziato con altri fondi comunali o regionali)
- conduzione alloggio (affitto, utenze, amministrazione; il progetto non può esaurirsi nel mero contributo economico per la conduzione dell’alloggio)
- trasporto (escluso il trasporto rientrante nel “diritto allo studio” ed il trasporto “riabilitativo” verso centri diurni o ambulatoriali)
- interventi atti a favorire l’inclusione sociale attraverso sport e tempo libero.
Il Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), è uno strumento predisposto per razionalizzare e valorizzare le risorse economiche ed organizzative a sostegno delle persone non autosufficienti e disabili.
Le varie misure/progetti che discendono dal (FNA) non sono sostitutive degli altri degli altri investimenti e dei servizi già avviati dai Comuni a favore delle persone non autosufficienti; le misure che derivano dal FNA intervengono in maniera coerente, complementare e integrata con gli interventi sociali gestiti dai Comuni e gli interventi sociosanitari e sanitari gestiti dalle ASL/Distretti Sanitari integrando gli aiuti in un unico piano assistenziale individuale, onde evitare all’utente la frammentazione dei percorsi assistenziali.
Il Fondo FINANZIA PRIORITARIAMENTE GLI INTERVENTI DI TIPO SOCIALE PER IL SOSTEGNO FAMILIARE DOMICILIARE, al fine di consentire ad una persona fragile la permanenza nel suo ambiente di vita, evitando il ricorso a ricoveri ospedalieri impropri ed istituzionalizzazioni non desiderate, ad. esempio assumere un’Assistente Familiare per l’assistenza alla persona a domicilio.
Tra le misure finanziate questi troviamo: progetti di vita indipendente, Disabilità Gravissima, Dopo di Noi, Fondo Regionale per la non autosufficienza, Meglio a casa
I ricoveri in struttura residenziale convenzionata con le ASL si suddividono in RICOVERI A CARATTERE TEMPORANEO E RICOVERI A CARATTERE DEFINITIVO.
Ricoveri a carattere temporaneo – RSA prima fascia
Questa tipologia di ricoveri può avvenire per:
- riabilitazione dopo evento patologico acuto qualora ci sia un potenziale riabilitativo e il trattamento riabilitativo non possa essere effettuato al domicilio;
- stabilizzazione clinica dopo evento acuto;
- accoglienza di pazienti anziani in fase terminale di vita qualora non sia possibile il ricovero in hospice;
- “sollievo” alla famiglia, solo per quei casi in cui si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l’anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata (vedi anche “Che cosa è il ricovero di sollievo?”)
- ricovero temporaneo per riabilitazione o convalescenza dopo fatto acuto in RSA Prima fascia.
Ricoveri a carattere definitivo
Si possono distinguere:
- Ricovero in RSA di mantenimento – NAT (strutture per non autosufficienti totali)
Afferiscono a questa tipologia di ricovero gli anziani in condizioni di grave disabilità, valutata e documentata dall’Unità di Valutazione Geriatrica. La Quota Sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la contribuzione economica (quota alberghiera) è a carico del cittadino (o dell’ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.
- Nuclei Alzheimer
Una particolare tipologia assistenziale è costituita dai Nuclei Alzheimer. Per accedere a questa tipologia di
strutture è necessaria la presenza di una serie di requisiti specifici che vengono accertati dall’Unità di Valutazione Geriatrica ed è necessario essere stati sottoposti ad una valutazione U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer).
- Ricovero definitivo in residenze protette – NAP (strutture per non autosufficienti parziali)
Sono strutture residenziali in grado di assicurare un livello di assistenza adeguato ad anziani portatori di livelli medio-lievi di disabilità. La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la quota alberghiera è a carico del cittadino (o dell’ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.
La durata del ricovero temporaneo ed il Setting Assistenziale sono stabiliti dal Servizio competente e comunque non possono essere superiori ai 30 giorni nell’anno solare. Tale questo accordo dovrà essere accettato e sottoscritto dall’utente e/o la famiglia, che si impegnano a rispettarlo.
Assumendo l’urgenza e la assoluta necessità di questa tipologia di ricovero temporaneo, non è facoltà dell’utente e/o famiglia scegliere la struttura del ricovero. Al momento della disponibilità di un posto convenzionato per un istituto corrispondente al setting valutato dal Geriatra viene contattato l’utente e/o la famiglia per il ricovero. La persona contattata ha 24 ore di tempo per accettare l’ingresso. In caso di rifiuto la pratica viene annullata.
Dal punto di vista economico nei primi 60 giorni la retta di degenza è a totale carico delle ASL. Dopo il 60° giorno l’ospite e/o la famiglia sono tenuti al pagamento della quota alberghiera.