L’AdS si occupa, a titolo esemplificativo, di decidere la collocazione abitativa (in casa o in istituto), la scelta degli eventuali collaboratori familiari (badanti e/o colf), la gestione dei rapporti con i componenti della famiglia e con il personale sanitario.
Si precisa che NON rientrano tra le competenze dell’AdS lo svolgere direttamente interventi di natura assistenziale e/o finalizzati alla cura che devono essere assunti dagli enti istituzionalmente preposti. Pertanto i servizi sociali, le strutture assistenziali in senso lato, il personale medico/sanitario devono prestare l’assistenza personale indipendentemente dalla nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di compiere atti volti alla cura della persona o all’organizzazione dell’assitsenza non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l’autorizzazion