L’amministratore di Sostegno è un soggetto nominato dal Giudice Tutelare per assistere e rappresentare una persona ritenuta fragile in quanto affetta da una disabilità fisica o psichica che lo limita in tutto o in parte nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Al compimento dei 18 anni, ogni persona fisica acquista la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici. Può, però, accadere che l’individuo maggiorenne non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie. La legge prevede la possibilità di nominare una persona che ha il compito di affiancare chi non è più in grado, anche temporaneamente, di occuparsi dei propri interessi con una certa lucidità. È prevista quindi una tutela da parte dell’ordinamento mediante tre diversi meccanismi: l’amministrazione di sostegno; l’inabilitazione e l’interdizione.

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche. Nella prassi, è questa la misura di protezione più utilizzata, in quanto meno restrittiva della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze.